
A partire dal 25 maggio 2018, tutti i Titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – dovranno notificare all´autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore
e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
Pertanto, la notifica all´autorità dell´avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al Titolare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare della violazione anche gli interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo".
RACCOMANDAZIONI
Tutti i Titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all´autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati.
Si raccomanda, pertanto, ai Titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a fornire tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti.
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