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Il datore di lavoro risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori: lo dice chiaramente la normativa nazionale di riferimento con il D.Lgs. 81/2008 che coordina tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Anche l'infezione da Coronavirus rientra nell'elenco delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, meritevole di copertura Inail per gli assicurati che la contraggono “in occasione di lavoro”.

Obbligo del datore di lavoro di informazione circa le disposizioni delle Autorità e l'obbligo della rilevazione della temperatura corporea, oltre a dover mettere in atto una seria di misure relative alla protezione individuale, all'igiene e alla sanificazione dei locali e alla gestione di eventuali persone con sintomi Covid-19.

Evidente comunque la difficoltà per il lavoratore di fornire la prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” e determinare così la tesi di colpevolezza del datore di lavoro escludendo con certezza sufficiente l’esistenza di altre cause di contagio Covid-19 esterne alla responsabilità del datore di lavoro.

L'onere della prova è a carico del lavoratore che deve provare il nesso fra l’evento dannoso di cui chiede il risarcimento ed eventuali omissioni del datore di lavoro.

 

 

L'eventuale contagio da Coronavirus all'interno del luogo di lavoro non esenta il datore di lavoro dal risarcimento del danno.

è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza

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