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Dopo la diffusione della fattura elettronica PA, cioè della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione, il prossimo grande passo che attende professionisti e aziende è l’avvio della fattura elettronica tra soggetti privati, noto anche con la sigla B2B.

Dal 2015 già era scattato l’obbligo di emettere la fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione: la Pubblica Amministrazione infatti non può più accettare, e quindi pagare, fatture emesse in formato cartaceo.

Dal 1 gennaio 2017  è stato possibile emettere fatture elettroniche, in maniera facoltativa, anche per i privati.

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica diventerà un obbligo esteso anche alle fatture tra privati.

 

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Tale data varrà anche per la cessione di benzina o gasolio verso imprese private e professionisti, con una proroga quindi di 6 mesi rispetto a quanto era stato inizialmente previsto nella legge di Bilancio 2018.

Sono esenti dall’obbligo solo i possessori di partita IVA con regime dei minimi o con regime forfettario.

Per tutti gli altri soggetti l’unica modalità per poter trasmettere le fatture sarà utilizzare un servizio di fatturazione elettronica che risponda ai requisiti della normativa di riferimento.

 

Che cos'è la fattura elettronica?

Con fattura elettronica si intende un sistema digitale di creazione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio.

La fattura elettronica sarà prodotta, trasmessa e conservata secondo il linguaggio standard XML, un linguaggio informatico che permette di gestire in forma elettronica l'intero ciclo di fatturazione.

 

Come creare una fattura elettronica?

Creare una fattura elettronica in autonomia potrebbe risultare molto complesso, ma affidandosi a un intermediario tutte le operazioni risulteranno semplificate, perché effettuate in automatico dal software.

Appoggiandosi a un intermediario la compilazione di una fattura elettronica sarà molto simile a quella di una normale fattura cartacea o digitale.

Una volta inseriti tutti i dati relativi al cliente e ai prodotti o servizi da fatturare, la fattura elettronica è creata e pronta per essere inviata.

La fattura transita dal Sistema di Interscambio, il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture elettroniche.

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico, gestito dall'Agenzia delle Entrate, con il compito di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file XML; 
  • verificare che il formato del documento ricevuto sia corretto e che i dati inseriti siano completi;
  • inoltrare la fattura elettronica al destinatario. 

Affidandoti ai software per la compilazione della fattura, molti passaggi saranno semplificati, poiché, nella maggior parte dei casi, sarà il software stesso a occuparsi di:

  • Calcolare automaticamente il totale della fattura;
  • Generare il file della fattura nel formato XML (linguaggio complesso e non di uso comune);
  • Eseguire controlli preventivi affinché l'invio e la ricezione delle fatture vadano a buon fine;
  • Trasmettere il file generato al Sistema di Interscambio e gestirne le notifiche.

 

Quali sono i i vantaggi per aziende e professionisti?

Sono molti i vantaggi che aziende e professionisti potranno riscontrare già pochi mesi dopo il passaggio alla fattura elettronica, ad esempio:

  • l'esonero dallo spesometro (proprio come il regime forfettario e dei minimi, chi emette la fattura  elettronica sarà esonerato dalla trasmissione delle comunicazioni delle fatture emesse e ricevute);
  • l’esonero dall'obbligo di comunicare gli acquisti effettuati da operatori di San Marino;
  • l’esonero dal Modello Intrastat, che consente il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Dogane di tutte le operazioni commerciali di scambio intrattenute tra i soggetti di diversi Stati membri dell'Unione Europea;
  • l’esonero dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing.  

 

Ma i vantaggi non sono finiti: chi emette fattura elettronica avrà il diritto al rimborso IVA in via prioritaria, vale a dire entro solo tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale.

Un’altra buona notizia riguarda gli accertamenti fiscali in materia di IVA e di imposte dirette, saranno ridotti da cinque a quattro anni.

 

Cosa succede in caso di mancata emissione di una fattura elettronica?

Non emettere una fattura elettronica dove invece è necessario comporta una sanzione.

Tuttavia, affidandoti ad un software come Fatturazione Elettronica, le possibilità di errore saranno notevolmente ridotte e, grazie alle notifiche provenienti dal Sistema di Interscambio, potrai accertarti della  correttezza della tua fattura elettronica e del fatto che questa sia stata consegnata.

 

 

Fattura elettronica per la P.A.: Decreto Ministero Economia e finanze 03.04.2013 n. 55

Il D.M. Economia e finanze n. 55/2013 ha adottato il regolamento che reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e successive modificazioni.

 

Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, la Legge Finanziaria del 2008 ha previsto che l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

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In particolare, la fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro del'economia e delle finanze 7 marzo 2008 deve riportare obbligatoriamente tutta una serie di informazioni che sono indicate nell’Allegato A del Decreto che definisce il formato della fattura elettronica.

Le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono indicate nell'Allegato B del regolamento.

La stessa fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'Allegato B del regolamento, da parte del Sistema di interscambio.

Inoltre le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni sono contenute nel documento che costituisce l'Allegato C del regolamento.

Le amministrazioni interessate devono identificare i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco.

Il sistema della fatturazione elettronica rientra senz’altro nell’ambito della gestione documentale, dove particolare rilevanza assume la dimensione del fenomeno della produzione di norme, regolamenti, direttive, circolari, ecc., non sempre coordinata, da parte di diversi organismi nazionali e internazionali, che determina condizioni di difficile fruibilità delle medesime. L’adozione e l’utilizzo di standard e regole in grado di garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi in uso presso le diverse istituzioni e l’impiego di tecnologie ipertestuali e di sistemi di workflow, propri dell’informatica giuridica documentale (workflow normativo), costituisce la soluzione alle criticità prima rappresentate.

Nel contesto di cui trattasi, anche la gestione dei documenti informatici, e in particolare dei documenti informatici contabili (XBLR) delle imprese in conformità con quanto previsto dall’ordinamento nazionale ed europeo, rende inderogabile l’adozione e l’utilizzo di standard e regole comuni in grado di garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse istituzioni implicate nei processi contabili.

fonte: www.altalex.com