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Con il Decreto Legislativo n. 151/2015 art.23 sono state introdotte importanti modifiche all'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), nonché all'articolo 171 del D.Lgs. 196/2003, in materia di controllo a distanza sull'attività esercitata dai lavoratori e sanzioni.

Il nuovo articolo 4 si può così riassumere: 

Gli impianti audiovisivi (quali possono essere, per esempio, gli impianti di videosorveglianza) e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (come sistemi di localizzazione GPS, cellulari aziendali, palmari, tablet)

possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con le rappresentanze sindacali.

In mancanza di tale accordo, gli impianti e gli strumenti di lavoro da cui derivi la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, possono essere installati SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO (DTL) della provincia nella quale ha sede l’unità produttiva interessata all’installazione dell’impianto.

Le informazioni raccolte con il controllo a distanza sull’attività del lavoratore, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

SANZIONI

Vigilanza effettuata in violazione all’articolo 4:

  • sanzione penale: ammenda da 154,00 € a 1.549,00 € o, nei casi più gravi, arresto da 15 gg a 1 anno.

 

 

NUOVA DISCIPLINA: DIFFERENZE

Il divieto assoluto, malgrado scompaia dal testo di legge, rimane comunque certo, ancorché a livello implicito. Di conseguenza perdura l’esclusione di strumenti che abbiano quale unico scopo quello di controllare l’attività dei lavoratori (il classico esempio della telecamera puntata sulla singola postazione di lavoro o in prossimità della mensa o spogliatoi).

A giustificazione dello stesso vengono confermate le esigenze aziendali precedenti (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro) e viene aggiunta la “tutela del patrimonio aziendale” (si potenziano i controlli difensivi).

Ridimensionamento del ruolo della DTL: prima era chiamata a pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione e sulle “modalità” di utilizzo degli impianti, ora soltanto sull’autorizzazione.

Le vere novità le portano i commi 2 e 3 con la netta distinzione tra strumenti di controllo e strumenti di lavoro: le informazioni raccolte con gli strumenti di controllo, se autorizzati, o mediante gli strumenti di lavoro, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporti di lavoro (viene espressamente superata la contraria posizione espressa da Min. Lavoro, nota 16 aprile 2012 secondo cui “le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per l’adozione di provvedimenti disciplinari”).

 

DEFINIZIONE DI STRUMENTI DI LAVORO

Computer collegati alla rete aziendale, telefonini, tablet e Gps sono strumenti di lavoro, ma da essi deriva anche la possibilità di un controllo a distanza: la nuova norma specifica che con riferimento ad essi – così come per i badge o altri strumenti di registrazione accessi o presenze – le aziende sono esonerate dalla procedura co-determinativa.

La norma si riferisce testualmente ai soli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”: ad esempio l’azienda non dovrà seguire la procedura co-determinativa se vuole installare un software gestionale-amministrativo; e, se da quel software si possono evincere dati indicativi dell’inadeguatezza della prestazione, può utilizzarli sul piano disciplinare e risarcitorio.

Ma se il software ha in realtà la funzione di controllo/monitoraggio esso non può essere considerato uno “strumento per rendere la prestazione lavorativa” e quindi deve considerarsi tuttora vietato (es. programmi Super Scout / Blue’s).

 

Per ricevere maggiori informazioni contatta LO STUDIO

Monitoraggio di Internet

E’ possibile utilizzare un software che monitora gli accessi ad internet per ragioni non di servizio? Cass. 23 febbraio 2010, n. 4375 risposta negativa  (software Super Scout)

Controllo telefonate

E’ possibile utilizzare un software che monitora le telefonate per ragioni non di servizio? Cass. 1° ottobre 2012, n. 16622, risposta negativa

Localizzazione Gps

E’ possibile provare l’inadempimento di un soggetto utilizzando i dati del Gps? No, se non autorizzato.